Giu 4, 2026
La Corte Suprema di Cassazione, è stata chiamata ad esprimersi sull’ordinanza del Tribunale del Riesame di Parma del 23.05.22, che – accogliendo l’opposizione al decreto di sequestro preventivo nei confronti della Società Poste Italiane Spa (partecipata pubblica) emesso dal GIP/Tribunale di Parma – disponeva il dissequestro dei crediti d’imposta di € 6.990.694,00 nella disponibilità di Poste Italiane Spa. La Corte si è espressa annullando l’ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Parma competente per giudicare la quaestio iuris relativa al mantenimento del vincolo reale in capo alla ricorrente.
Tra le ragioni della difesa di Poste Italiane Spa compariva una presunta ‘’buona fede’’ della cessionaria che, avendo acquisito i crediti d’imposta tramite apposita Piattaforma web dell’Agenzia delle Entrate, ove gli stessi crediti risultavano ‘’riconosciuti ed effettivi’’, riteneva legittimo sottrarsi dall’esecuzione di verifiche sull’origine dei crediti stessi, posto che la loro bontà fosse stata già accertata dall’Ente.
La conclusione della Suprema Corte è stata, invero, di senso opposto: pur ravvedendo la possibilità per Poste Italiane Spa di richiedere il risarcimento del danno al cedente (già condannato per l’inesistenza del credito ceduto, perché originato da false fatturazioni per operazioni inesistenti, con la conseguenza del sequestro dello stesso), la Suprema Corte ha escluso il dissequestro e la spendibilità del credito posseduto dalla cessionaria Poste Italiane Spa, non ritenendo quest’ultima qualificabile – per le sole ragioni proposte dalla difesa – quale ‘’estranea’’ alla natura illecita della maturazione del credito, ma dovendosi tale circostanza concretamente dimostrare.
In capo alla cessionaria Poste Italiane Spa, avuto anche riguardo alla particolare attività svolta, incombeva un onere di verifica preventivo all’acquisizione dei crediti d’imposta, che non poteva certo essere trascurato per il solo fatto che la Piattaforma web dell’Agenzia delle Entrate classificasse tali crediti – sotto un profilo prettamente burocratico/formale – come ‘’accertati’’: la responsabilità del cessionario del credito inesistente, quindi, deriva dal suo affidamento colpevole, inteso in senso di inoperosità rispetto agli obblighi di controllo sull’origine dei crediti d’imposta acquisiti, anche ai sensi del D.Lgs. 231/2007, con riferimento alla regolamentazione antiriciclaggio, e di disattenzione delle segnalazioni che l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria, istituto della Banca D’Italia) inviava alle Pubbliche Amministrazioni – tra cui la stessa ricorrente – proprio per metterle in guardia sui rischi di operazioni fraudolente collegate al meccanismo del cd. Superbonus 110%, richiamando l’attenzione su specifici fattori di rischio; misure di prevenzione e controllo che, nel caso di specie, ai fini del dissequestro del credito, deve accertarsi siano state correttamente attuate da Poste Italiane Spa.
Tutto ciò detto, considerato anche quanto disposto al comma 6, art. 121 del d.l. 34/2020 (cd Decreto Rilancio), per cui ‘’il recupero dell’importo [del credito d’imposta] è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario (…), ferma restando, in presenza di concorso nella violazione (…) anche la responsabilità in solido (…) dei cessionari’’ la Suprema Corte disponeva l’annullamento dell’ordinanza di dissequestro preventivo nei confronti del cessionario Poste Italiane Spa, non essendo in presenza di un acquisto del diritto a titolo originario, impermeabile ad ogni vicenda illecita precedente, bensì di una corresponsabilità del cessionario (in solido col cedente), che comporta la possibilità di restituzione del bene solo laddove dimostrato che gli elementi di prova conoscibili al momento della cessione lo classificassero in una posizione effettiva di estraneità ai fatti, ossia di reale distanza dalla condotta illecita del cedente, anche dal punto di vista dell’attuazione di un presunto atteggiamento antidoveroso di tipo colposo.
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